Definire delle regole uniche e valide in tutta Europa con lo scopo di promuovere il crowdfunding su scala europea e proteggere gli investitori: questi gli obiettivi principali del nuovo Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.
Cos’è il crowdfunding
Il crowdfunding è una forma di finanziamento collettivo, in cui i soggetti aderiscono alla raccolta di fondi per un progetto imprenditoriale determinato, attraverso l’interazione con una piattaforma specifica.
Nato come forma di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse, il crowdfunding è oggi uno degli strumenti più utilizzati principalmente da PMI e startup di tutto il mondo.
Si caratterizza principalmente per il lancio di una campagna di raccolta fondi con una durata di tempo limitata e un obiettivo economico dichiarato per realizzare il progetto.
Le vigenti normative nazionali in materia di crowdfunding non sono uniformi tra i vari Stati membri. Ad oggi, solo un numero limitato di Stati ha introdotto un quadro giuridico specifico a disciplina del crowdfunding. Ciò ha di fatto fortemente scoraggiato, fino ad oggi, il finanziamento transfrontaliero delle imprese con evidenti effetti restrittivi in termini di opportunità e di capacità di raccolta per gli emittenti.
Il nuovo quadro normativo
In vigore dal 10 novembre 2021, mira a rendere più semplice il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding nel mercato comune e punta a creare nuove opportunità per startup e PMI e ad estendere la platea dei potenziali investitori proponendo offerte transfrontaliere.
Il Regolamento stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding e per il funzionamento delle relative piattaforme di raccolta fondi.
Tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding (European Crowdfunding Service Providers”, o ECSP) potranno operare su scala paneuropea a condizione che le raccolte effettuate per ogni proprietario del progetto in finanziamento non superino i 5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi (limite che peraltro coincide con il limite previsto dalla normativa italiana per l’applicabilità della disciplina nazionale sul crowdfunding).
Sotto il profilo della tutela degli investitori, e con lo scopo di ridurre i rischi connessi al finanziamento collettivo, i fornitori di servizi di crowdfunding dovranno assicurare che i progetti sulle loro piattaforme siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente e che ci sia un trattamento equo di tutti i clienti: le piattaforme saranno tenute a presentare ai clienti informazioni chiare e trasparenti sui criteri con cui verranno selezionati i progetti proposti e sui possibili rischi finanziari di ciascun progetto.
Ai potenziali investitori dovrà essere fornito un prospetto informativo (Key Investment Information Sheet – KIIS) con tutti i dettagli chiave per l’investimento, preparato dal committente del progetto o dall’intera piattaforma.
Sono evidenti le opportunità e la rilevanza degli interessi in gioco: non ci si limiterà più al singolo mercato nazionale, ma si potranno coprire operazioni di finanziamento transfrontaliere e crescerà la platea di progetti disponibili.